SERVIZIO CONTRIBUTI E
VIGILANZA
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A tutte le Imprese dello
spettacolo Agli Enti pubblici e privati che
esplicano
attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono
rapporti
economici con sportivi
professionisti Alle Sedi Compartimentali e
Sezioni
Distaccate LORO
SEDI |
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Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale
LORO
SEDI |
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Circolare n. Protocollo n. |
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e,
p.c. |
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Allegati: 1 |
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Al Sig. Commissario
Straordinario Ai Sigg. Componenti il Comitato di
Vigilanza per la gestione del Fondo
speciale per
calciatori, allenatori
di calcio e sportivi
professionisti Ai Sigg. componenti il Collegio
Sindacale LORO SEDI |
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Oggetto: |
Il certificato di
agibilità. |
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Sommario |
Nella presente circolare viene
riesaminata complessivamente la normativa che presiede all’obbligo del
possesso del certificato di agibilità al fine di fornire un quadro
completo in tale materia e per uniformare la prassi sul territorio
nazionale, tenuto conto anche della vigenza di una convenzione
sottoscritta dall’Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si è
instaurato un rapporto sinergico con la Società Italiana Autori ed Editori
che consente di fornire, attraverso una più capillare presenza sul
territorio, un migliore servizio all’utenza. E’ stata inoltre analizzata
la complessa problematica inerente il “dilettantismo” nell’ottica di
salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel contempo lo
svolgimento della meritoria opera di diffusione dell’arte svolta dagli
operatori del settore dilettantistico/amatoriale.
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Premessa.
Nell’occasione del riesame della normativa che
presiede all’obbligo del possesso del certificato di agibilità per determinate
categorie di lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare l’importanza
che riveste per il lavoratore l’iscrizione all’Ente di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonché il conseguente regolare
versamento dei relativi contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla
costituzione della posizione pensionistica del soggetto
protetto.
Si rammenta altresì che l’obbligo del versamento
contributivo grava sul datore di lavoro; in caso di mancato versamento
dei contributi o di altri inadempimenti di natura amministrativa (quali la
mancata richiesta del certificato di agibilità o la mancata presentazione della
modulistica richiesta) il lavoratore non incorre in alcun tipo di
sanzione da parte dell’Ente di previdenza.
L’obbligo del versamento contributivo grava anche con
riferimento ai lavoratori già titolari di una copertura assicurativa presso un
diverso regime previdenziale obbligatorio.
In tale ipotesi, i contributi versati all’ENPALS sono
utili ai fini della costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo
riconosciuta al lavoratore la facoltà di ricongiungere o totalizzare i periodi
assicurativi eventualmente posseduti presso diverse gestioni previdenziali; i
predetti contributi possono altresì dare luogo ad un ulteriore trattamento
pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.
Si evidenzia, inoltre, che nella presente circolare
vengono esaminate con particolare attenzione le circostanze che consentono
l’esonero dalla richiesta del certificato di agibilità e dal conseguente
pagamento dei contributi, nell’ottica di tutelare i lavoratori dello spettacolo
da forme di concorrenza sleale. In questo campo l’ENPALS è fortemente impegnato
a contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A
questo scopo l’Ente ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior controllo
del territorio sui cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 giugno 2002.
1. Il quadro normativo
Il certificato di agibilità è disciplinato
dall’articolo 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, come modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni ed integrazioni, apportate, per quanto riguarda il
certificato di agibilità, dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153.
Come è noto, in ragione delle peculiarità che
caratterizzano il settore dello spettacolo, il legislatore ha ritenuto
necessario predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e
tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del
1947 e successive modificazioni ed integrazioni (elenco nell’allegato
1).
Tale compito viene assolto dall’Ente attraverso il
rilascio del certificato di agibilità, che viene rilasciato previo accertamento
della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di
idonee garanzie, al fine di attestare che il datore di lavoro può svolgere
attività lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti
nell’interno del modello, retribuiti con l’importo indicato a fianco di ognuno,
nel periodo di validità del certificato di agibilità, riportato sul frontespizio
dello stesso o comunque nell’ambito del periodo di contratto del lavoratore
stesso se inferiore al periodo di validità del certificato di
agibilità.
La predetta attestazione rileva anche nei confronti
delle Imprese elencate nell’art. 1 alla Legge 153/1988 (modificativo dell’art. 6
del DLCPS 708/1947), se nei locali di cui sono proprietarie o hanno un diritto
reale di godimento viene svolto uno spettacolo per il quale è richiesto il
certificato di agibilità. Per tali imprese il mancato accertamento del possesso
del certificato di agibilità da parte della formazione sociale che si deve
esibire comporta la sanzione di 25 euro per ogni giorno di lavoro e per ogni
lavoratore occupato.
La previsione di cui all’articolo 10 del D.L.C.P.S.
n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve peraltro essere
letta in collegamento con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del medesimo
provvedimento legislativo.
In particolare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
l’impresa ha l’obbligo di presentare all’Ente una denuncia (modello 032/U) delle
persone dalla stessa occupate, indicando:
a) la retribuzione
giornaliera corrisposta;
b) tutte le altre notizie
che saranno richieste dall’Ente per l’iscrizione e per l’accertamento dei
contributi.
Grava sull’impresa, inoltre, l’obbligo di notificare
all’Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale: le denuncie
di variazione (modello 032/U) devono essere trasmesse all’Ente non oltre cinque
giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni
(articolo 9, comma 2).
L’art. 6, comma 2, del medesimo decreto, come
modificato dal Decreto Legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153
(G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e
G.U. 14 maggio 1988, n. 112),
dispone, inoltre, che “Le imprese
dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti,
le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti
radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di
proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello
spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (elenco
nell’allegato 1) dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di
agibilità previsto dall'articolo 10”.
Il certificato di agibilità, che dovrà essere esibito
ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione
dei contributi, non può essere richiesto dal singolo lavoratore, ma
esclusivamente dall’effettivo datore di lavoro, di cui si dirà più in dettaglio
al successivo punto 3.
2. La
richiesta del certificato di agibilità
Il Modello 032/U di richiesta di agibilità deve
essere compilato in duplice copia. Ai fini del rilascio del certificato di
agibilità è necessario che dal Modello 032/U e dagli allegati risultino
sempre i seguenti elementi:
-
i lavoratori
occupati;
-
il compenso
previsto;
-
i luoghi ove si
svolgono le attività;
-
le date di
impegno.
Si precisa che, qualora i lavoratori in questione non
risultassero già iscritti all’ENPALS, dovrà essere richiesta l’iscrizione, dal
datore di lavoro o dal lavoratore stesso, mediante la presentazione del modello
048/AG con fotocopia di un documento che attesti l’identità della
persona.
(L’Enpals sta attivando le procedure automatizzate
mediante il proprio “Portale” telematico relativamente a tutti gli adempimenti
che i soggetti assicurati debbano espletare nei confronti dell’Ente. Al più
presto sarà disponibile una procedura relativa alla gestione del certificato di
agibilità. Per un elenco dei servizi telematici attualmente disponibili si
consulti il sito web: http://www.enpals.it/.)
3. A chi
può essere rilasciato il certificato di agibilità
Il certificato di agibilità può essere rilasciato a
imprese, a formazioni sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti
che svolgono un’attività tecnico-artistica nell’ambito dello
spettacolo.
In genere si verificano due
fattispecie:
a) imprese
dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti,
associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti
radio-televisive e impianti sportivi che occupanoassumono o scritturano
direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3,
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In
tal caso l’obbligo del possesso del certificato di agibilità – unitamente alla
obbligazione contributiva – ricade sul soggetto che ha scritturato i
lavoratori;
b) imprese
dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti,
associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti
radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con società
(cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni,
associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti lavoratori
di cui al precedente punto a).
Tali imprese, enti, associazioni debbono accertare preventivamente
che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti siano muniti del prescritto
certificato di agibilità ENPALS.
Per quanto
riguarda le associazioni, si precisa che il certificato di agibilità può essere
rilasciato solo ad associazioni, legalmente costituite, raggruppanti
prevalentemente lavoratori dello spettacolo delle categorie più volte citate e
aventi fini di lucro.
L’obbligo di munirsi del certificato riguarda anche
le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere
dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno in
Italia.
Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di
agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico
evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto,
previa puntuale indicazione dei contenuti di cui al precedente paragrafo
2.
Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio
di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. “aperti”, a prescindere
dalla durata più o meno ampia degli stessi.
La durata del certificato di agibilità deve essere
correlata ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al
momento della richiesta.
Si ricorda che le
notizie di cui al punto 2 potranno essere oggetto di successive comunicazioni di
variazione, nel rispetto dei limiti temporali all’uopo previsti dalla normativa
vigente, ovvero entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento (art. 9, comma 3,
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Si precisa inoltre che il certificato di agibilità
può essere rilasciato a persona delegata appositamente dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa o formazione sociale.
Qualora l’impresa o la formazione sociale si avvalga
di un professionista per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, lo stesso può richiedere il
certificato di agibilità in nome e per conto dell’impresa se è iscritto in uno
degli albi di cui al primo comma dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n.
12 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori
commercialisti, ragionieri e periti commerciali).
Infine, si richiama l’attenzione alla normativa di
cui all’art. 1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e
tassativo divieto di intermediazione e
di interposizione di manodopera.
4.
Certificato di agibilità per particolari situazioni
E’, altresì, ammesso, in ipotesi del tutto
eccezionali, il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito, che
deve essere vincolato al singolo evento.
Tale certificazione potrà essere rilasciata
esclusivamente a condizione che la manifestazione artistica si svolga a scopo
benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo
svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di
organizzazione, vengano interamente destinati alle predette
finalità.
Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti
(elencati ai predetti punti da 1 a 14 del DLCPS più volte citato) non deve
essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta.
Colui che provvede all’organizzazione dello
spettacolo è tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilità, la natura
benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la
totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese
non a piè di lista, per le
prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati.
Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le
prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria
responsabilità, di non percepire alcun compenso come sopra
specificato.
Si ricorda che, a norma dell’art. 12 della Legge n.
153 del 1969 così come modificato dall’articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del 1997, i
rimborsi spese forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e
previdenziali; non rientrano invece nella base imponibile fiscale e
previdenziale le indennità trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera
fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute
direttamente da chi organizza lo spettacolo,
nel caso in cui ricorrano le condizioni di
“trasferta”.
5.
Formazioni dilettantistiche o amatoriali.
Il
possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è
obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da
parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici
comunali, gruppi
folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali
amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei
e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di
divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini
educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in
pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso
spese forfetario.
La manifestazione artistica deve essere svolta a
titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico
pagante, nè compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della
manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati dall’Amministrazione
centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i
contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi
folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì
considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti
senza scopo di lucro finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche
mediante l’attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o
retribuzione come specificato al primo capoverso).
Quando per queste manifestazioni siano previsti
ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a
compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo
e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del DLCPS
n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte,
potranno essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità
descritte al precedente punto 4.
Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti
pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro
Loco d’Italia, organizzano manifestazioni all’aperto
per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche,
purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni
sociali (bande, ecc) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico
pagante.
Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente
che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità
gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i
lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso
l’Enpals.
Di
contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita
dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale
attività commerciale propria delle imprese di cui all’articolo 6, comma 2,
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali
la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla
clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E’ questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti
musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non
immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di
servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i
relativi proventi siano assimilabili al concetto di “incasso da pubblico
pagante” e l’esibizione sia configurabile come prestazione d’opera, da ritenersi
giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della
onerosità.
Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala
inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6
aprile 1999, n. 3304, secondo cui “Ogni attività oggettivamente
configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a
titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa,
caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado
maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore
di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa
rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi
afferma la gratuità”.
Per tutto quanto specificato al presente punto, le
convenzioni già in essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti
non commerciali riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilità
senza oneri decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico
certificato, non più necessario, non sarà più considerato utile per attestare la
natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati.
Potranno essere concesse dalla Direzione generale
autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di
attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano
l’attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti
pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente
punto 4.
6. Altre
situazioni particolari.
L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il
certificato di agibilità, nonché l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera
anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da
bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a
manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento
ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da
associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni
di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali
di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si riscontri una vera e propria
attività di spettacolo.
Per quanto riguarda attività di spettacolo che si
svolgono in locali pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi,
matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato di agibilità e di
pagamento dei contributi previdenziali devono essere assolti dal gestore del
locale, qualora i singoli artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo
stesso ai fini dell’organizzazione dell’evento.
Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai
privati che organizzano l’evento, una formazione sociale di artisti, su
quest’ultima ricadrà l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità e del
relativo versamento dei contributi.
Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati
direttamente dai privati che organizzano l’evento si ricorda che l’adempimento è
a carico del committente in quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso
resta in capo al gestore dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947)
presso cui agiscono i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del citato
decreto legislativo n. 708 del 1947 l’obbligo di accertarsi che quest’ultimi
siano in possesso del certificato di agibilità.
7. Chi
rilascia il certificato di agibilità
Il rilascio del certificato di agibilità è a cura
dell'Enpals.
Nel caso in cui la richiesta di rilascio del
certificato sia presentata tramite gli sportelli della SIAE, l'operatore - una
volta verificato che la richiesta sia conforme alle disposizioni sopra impartite
- restituisce all'impresa copia del Modello 032/U unitamente alla ricevuta
datata e siglata, sostitutiva del certificato di agibilità, attestante la
presenza nel Modello 032/U di tutti
gli elementi necessari al rilascio del certificato.
Si ribadisce ancora che ogni variazione rispetto alle
date e località di svolgimento dello spettacolo o ai lavoratori occupati deve
essere resa nota all’Ente, direttamente o attraverso la SIAE, nel termine di
cinque giorni dalla conclusione dei
contratti o dal verificarsi delle variazioni.
Il Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici
dell’Enpals, viene trasmesso dalla Siae alla Sede Compartimentale dell’Enpals
competente per territorio.
Qualora quest’ultima non si esprima negativamente
entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte
dell’operatore Siae, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile
SIAE, assume valore di certificato di agibilità.
Peraltro, anche se l’ENPALS entro il predetto termine
di 30 giorni si esprimesse negativamente, sono fatti salvi gli effetti già
prodotti nelle more dell’assunzione di una decisione da parte dell’Ente.
Gli Uffici periferici dell’Ente, ai fini di
uniformare le modalità operative rilasceranno copia del modello 032/U timbrato e
sottoscritto dal funzionario incaricato.
In relazione a quanto specificato nel presente punto,
l’Ente provvederà rapidamente alla rivisitazione della modulistica per adeguarla
alle nuove esigenze e per semplificare gli adempimenti degli
utenti.
Provvederà, inoltre, alla revisione delle procedure
informatiche per adeguarle alla possibilità di utilizzare il portale telematico
per l’inoltro di qualsiasi comunicazione all’Ente, ivi comprese le variazioni
rispetto alla richiesta iniziale di certificato di
agibilità.
8. Regime
sanzionatorio
In caso di mancato accertamento del possesso del
certificato di agibilità i soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, del
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al controllo del possesso di tale
certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa di € 25 per ogni
lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del
1947).
9.
Deposito cauzionale
Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con
carichi contributivi pendenti è necessario il versamento del deposito cauzionale
commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilità
(retribuzione giornaliera moltiplicato per il numero dei lavoratori moltiplicato
per i giorni di lavoro moltiplicato per l’aliquota contributiva), nella misura
del:
-
75% per le imprese della
musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo, per i complessi bandistici
e per l’animazione turistica;
-
33% per le imprese della
prosa, per i teatri stabili, per le imprese liriche, concertistiche e di
balletto, per i circhi equestri e spettacoli viaggianti;
-
17% per i piccoli circhi di
nuova costituzione ed associati all’Ente Circhi, con un massimo di 8 dipendenti
e con tendone di capienza per 400 posti;
-
100% per le imprese straniere
della produzione cinematografica che, per la realizzazione in Italia di filmati
o sceneggiati, hanno assunto lavoratori italiani;
-
100% per le imprese
dell’avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilità sia richiesto per
un periodo pari od inferiore a 30 giorni;
-
70% per le imprese e
formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali l’Italia non ha
stipulato convenzioni internazionali.
L’importo del versamento a titolo di deposito
cauzionale è determinato dall’ufficio presso il quale è stata presentata la
richiesta del certificato di agibilità (Sede dell’Enpals o sportello della
Siae).
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale
contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/RC1.
Si ricorda che il modello 031/RC1 deve essere compilato come
segue:
·
dati identificativi
dell’impresa e dell’attività: tutti i dati
·
periodo di riferimento:
periodo per cui viene richiesta l’agibilità
·
sezione 2: riferimento
nota ENPALS:
protocolllo ENPALS o SIAE
data:
data richiesta
codice causale:
084
periodo di riferimento:
nessun dato
Importo
l’importo del deposito cauzionale
Al fine di perfezionare l’iter della pratica,
l’utente dovrà quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver
effettuato il versamento.
A fronte della richiesta del certificato di
agibilità, il deposito cauzionale è dovuto anche dalle imprese straniere
operanti in Italia, come sopra specificato.
Per quanto riguarda le imprese e formazioni sociali
straniere appartenenti a paesi con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni
internazionali, il certificato di agibilità potrà essere richiesto in nome e per
conto del complesso straniero anche dall’impresa, ente o istituzione italiana
con la quale è intercorso contratto di rappresentazione.
Si precisa infine che l’Ente può accettare come
deposito cauzionale una fideiussione Bancaria. In tal caso, l’Impresa dovrà
esibire valida certificazione attestante la fideiussione, la cui restituzione è
vincolata ad un’apposita dichiarazione liberatoria
dell’Ente.
L’ente, al fine di agevolare le imprese di nuova
costituzione, sta valutando la possibilità di ridurre il peso del deposito
cauzionale e le modalità di recupero delle somme versate a tale titolo. Le nuove
disposizioni in materia di deposito cauzionale verranno comunicate con apposita
circolare.
10. Imprese straniere che operano in Italia per un
periodo di tempo limitato, provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi
appositamente stipulati in materia previdenziale.
Le imprese straniere che
operano in Italia per un periodo di tempo limitato per spettacoli di arte varia
dovranno versare anticipatamente, in luogo del deposito cauzionale di cui al
precedente punto 9 la contribuzione ordinaria dovuta.
Il pagamento deve essere
effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo CCLS, e
formalizzato con la presentazione del modello 031/R.
Al fine di perfezionare
l’iter della pratica, l’utente dovrà quindi ritornare allo sportello ENPALS o
SIAE dopo aver effettuato il versamento.
11. Imprese straniere che operano in Italia
provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati in
materia previdenziale.
Se le predette imprese
straniere provengono da paesi dell’area UE o con i quali esistono accordi
internazionali in materia previdenziale, il certificato di agibilità dovrà
essere rilasciato in regime di esenzione contributiva, previa esibizione dei
previsti documenti esonerativi: E101, IT4, ecc (cfr. circolare n. 5 del
1985).
Si sottolinea che il
certificato di agibilità, sia per le imprese facenti parte dell’U.E. o di paesi
con i quali l’Italia ha stipulato accordi e convenzioni internazionali in
materia previdenziale, sia per le imprese provenienti da paesi con i quali non
siano vigenti tali tipi di rapporti, può essere rilasciato all’impresa, ente o
istituzione italiana che, in nome e per conto di quella straniera, ha stipulato
un contratto di rappresentazione assumendone diritti ed
oneri.
Tale contratto, può
essere stipulato anche con l’impresa, ente, istituzione italiana che riceve la
prestazione artistica da quella straniera.
12.
Lavoratori stranieri operanti in Italia.
a) Lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i
quali esistono accordi appositamente stipulati in materia
previdenziale.
I lavoratori stranieri provenienti da Paesi dell’area
UE o da Paesi con i quali esistono accordi bilaterali in materia previdenziale,
con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui
all’articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni e
modificazioni, categorie dal n. 1 al n. 14, sono sottoposti alla stessa normativa dei corrispondenti
lavoratori italiani. Pertanto in caso di ingaggio da parte di un’impresa, ente,
istituzione italiana, andrà richiesto il certificato di agibilità e, vigendo il
principio della territorialità della prestazione, i contributi dovranno essere
pagati in Italia, salvo che i lavoratori in questione siano in possesso
dell’apposito modello esonerativo (esempio modello E101 per l’area UE),
rilasciato dal competente ufficio straniero.
I modelli esonerativi dovranno essere esibiti in
originale, e nel caso fossero interessati più Uffici periferici dell’Ente per
attività da svolgere in luoghi diversi, onde consentire agli altri Uffici il
rilascio del certificato di agibiltà, il primo di questi ultimi che rilascerà il
certificato in questione, provvederà ad apporre la dizione “conforme
all’originale” sulla copia che dovrà essere restituita al richiedente
l’agibilità per gli adempimenti successivi.
b) lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i
quali non esistono accordi bilaterali in materia
previdenziale.
I lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i
quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, ingaggiati da
un’impresa, ente, istituzione italiana sono soggetti alla stessa normativa dei
corrispondenti lavoratori italiani se ingaggiati con qualifiche uguali a quelle
previste per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 3 del D.L.C.P.S.
n. 708 del 1947 e successive integrazioni, categorie dal n. 1 al n.
14.
Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il
certificato di agibilità, presentando i contratti di ingaggio e,
successivamente, pagare la contribuzione dovuta per le prestazioni rese.
13. Scambi culturali.
Le imprese straniere che
operano in Italia in regime di scambio culturale tra i due paesi interessati,
sono tenute a certificare la circostanza esibendo valida documentazione al
momento della richiesta del certificato di agibilità.
A tal proposito esse
dovranno esibire una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Esteri con
l’indicazione che l’attività artistica in Italia avviene nell’ambito degli
scambi culturali e che rientra nel protocollo d’intesa tra i due stati
interessati. Subordinatamente, può essere rilasciata dichiarazione della
rappresentanza diplomatica in Italia. Sarà considerata valida anche idonea
dichiarazione dell’Ambasciata o dal Consolato Italiano del Paese di provenienza
dell’impresa interessata. Nella predetta dichiarazione dovranno essere indicati
gli estremi del protocollo d’intesa relativo agli scambi culturali sottoscritto
dai due stati interessati.
Dovrà essere allegato
anche l’invito formulato dall’Ente italiano al gruppo straniero contenente
l’indicazione delle date e l’attestazione della gratuità delle prestazioni,
elemento fondamentale degli scambi culturali.
Anche complessi o gruppi
che in precedenza non fossero stati ricompresi tra quelli inizialmente indicati
negli elenchi raggruppanti i medesimi complessi o gruppi destinati agli scambi
culturali tra l’Italia ed il paese straniero, possono rientrare nell’ambito
degli scambi stessi, peraltro i gruppi o complessi dovranno esibire
documentazione attestante la circostanza in questione.
La documentazione di cui
sopra dovrà essere rilsciata dalle medesime fonti indicate in precedenza
(rapprestanza diplomatica italiana nel paese di provenienza, Ministero degli
Esteri).
Se le imprese straniere
operanti in regime di scambi culturali, ricevono un compenso a qualsiasi titolo
per le prestazioni che andranno ad effettuare, questo dà luogo all’imposizione
contributiva, ai sensi dell’articolo 12 della Legge n. 153 del 1969, così come
modificato dal D. Lgs. n. 314 del 1997.
Non saranno ritenute
assoggettabili a contribuzione le spese di viaggio sostenute dall’impresa
straniera dalla frontiera alla località sede della manifestazione, così come
esentate saranno anche le spese di viaggio sostenute per lo spostamento da una
località all’altra in caso di tour della stessa impresa.
Analogamente, non
formeranno imponibile contributivo le spese di soggiorno sia pagate direttamente
dall’impresa straniera, sia quelle rimborsate dall’impresa italiana a fronte di
documentazione probante e sia con pagamento diretto da parte dell’impresa
italiana, né le spese effettivamente sostenute e rimborsate a piè di
lista.
Ovviamente le varie
fattispecie di cui sopra dovranno essere previste nel contratto di scrittura
artistica.
|
IL DIRETTORE
GENERALE |
|
(Massimo
Antichi) |
Allegato 1 -
Elenco delle categorie di lavoratori per
le quali deve essere richiesto il certificato di
agibilità.
Gruppo
canto
|
011 |
artisti
lirici |
|
012 |
cantanti |
|
013 |
coristi
e vocalisti |
|
014 |
Maestri
del coro, assistenti, aiuti ( suggeritori del coro
) |
Gruppo
attori
|
021 |
attori
di prosa e allievi attori (Mimi) |
|
022 |
attori
cinematografici (*) e di audiovisivi (*) |
|
023 |
artisti
doppiatori (*) |
|
024 |
attori
di operetta |
|
025 |
artisti
di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti,
soubrettes) |
|
026 |
artisti
del circo (acrobati, clowns, domatori,
fantasisti) |
|
027 |
artisti
di fotoromanzi (*) |
|
028 |
suggeritori
teatrali, cinematografici (*), e di audiovisivi
(*) |
|
029 |
generici
(*) e figuranti speciali (*) |
Gruppo
conduttori
|
031 |
presentatori |
|
032 |
disc-jokey |
|
033 |
animatori
in strutture ricettive connesse all’attività turistica (alberghi,
villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici,
campeggi, agriturismi, ecc.) |
Gruppo
registi - sceneggiatori
|
041 |
registi
teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi
(*) |
|
042 |
aiuto-registi
teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi
(*) |
|
043 |
sceneggiatori
teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi
(*) |
|
045 |
direttori
della fotografia (*) |
Gruppo
Direttori di scena e di doppiaggio
|
061 |
direttori
di scena (*) |
|
062 |
direttori
di doppiaggio (*) |
|
063 |
assistenti
di scena e di doppiaggio (*) |
Gruppo
Direttori e Maestri di orchestra
|
071 |
direttori
d’orchestra |
|
072 |
sostituti
direttori d’orchestra |
|
073 |
maestri
suggeritori |
Gruppo
concertisti, orchestrali
|
081 |
concertisti
e solisti |
|
082 |
professori
d’orchestra |
|
083 |
orchestrali
anche di musica leggera |
Gruppo
ballo figurazione e moda
|
091 |
coreografi
(*) e assistenti coreografi (*) |
|
092 |
ballerini
e tersicorei |
|
093 |
indossatori |
|
094 |
figuranti
lirici |
|
095 |
figuranti
di sala |
Gruppo
tecnici
|
112 |
tecnici
del montaggio e del suono del teatro |
|
113 |
tecnici
del montaggio e del suono di audiovisivi
(*) |
Gruppo
operatori e maestranze
|
121 |
operatori
di ripresa cinematografica e audiovisiva (*) |
|
122 |
aiuto
operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva
(*) |
|
127 |
attrezzisti
(*) |
Gruppo
scenografi
|
133 |
scenografi
(*) |
Gruppo
bandisti
|
074 |
maestri
di banda |
|
084 |
bandisti |
Gruppo
amministratori
|
101 |
amministratori
di formazioni artistiche |
Gruppo
arredatori e costumisti
|
131 |
Architetti
(*), arredatori (*) |
|
132 |
Costumisti
(*), figurinisti (*), modiste
(*) |
Gruppo
truccatori e parrucchieri
|
141 |
truccatori
(*) |
|
142 |
parrucchieri
(*) |
Gruppo
tecnici
|
116 |
tecnici
delle luci, scena ed altri tecnici del teatro
|
|
117 |
tecnici
delle luci, scena ed altri tecnici di audiovisivi
(*) |
|
119 |
tecnici
addetti alle manifestazioni di
moda |
Gruppo
operatori e maestranze
|
124 |
maestranze
teatrali |
|
125 |
maestranze
delle imprese di audiovisivi (*) |
(*)
non rientrano nel certificato di agibilità per attività finalizzate o inserite
in produzioni cinematografiche (Art.
1, Legge n. 153/1988)
L’esenzione
riguarda anche le imprese della produzione cinetelevisiva; fanno
eccezione le imprese (per le quali rimane valida la prassi finora seguita) che
operano in regime di appalto RAI, in virtù di apposito accordo sottoscritto tra
RAI ed ENPALS, finalizzato ad una maggiore tutela dei
lavoratori.
L’obbligo
della richiesta del certificato di agibilità permane per le emittenti
radiotelevisive allorché contrattualizzino direttamente lavoratori per lo
svolgimento di spettacoli di arte varia all’interno dei locali delle emittenti
stesse.
N.B.:
il codice indicato a fianco delle attività è quello da riportare nei modelli
031/CM e nei modelli 032/U.